
7.1 Regolamento di Istituto
Premessa
La scuola è un servizio sociale, quindi l'Istituto in tutti i suoi spazi e nelle sue strutture è a disposizione della comunità, purché siano rispettate le finalità e la funzionalità della scuola, sentiti gli organi collegiali.
Gli organi collegiali programmano le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.
Detti organi operano coordinatamente per un ordinato andamento delle attività dell'Istituto.
ARTICOLO 1
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata, salvo necessità, con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale.
Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'organo collegiale.
ARTICOLO 2
ELEZIONE DI ORGANI A DURATA ANNUALE
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno ed entro il primo mese dell'anno scolastico.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
ARTICOLO 3
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE
I consigli di classe sono convocati dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di classe e/o da 1/3 di ciascuna componente alunni, genitori ed insegnanti della classe.
Il Consiglio di classe si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi fatte salve le esigenze programmatiche ed organizzative dell'Istituto.
Al termine di ogni seduta il Consiglio di classe provvederà a stabilire la data e l'ora della successiva convocazione.
ARTICOLO 4
CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'articolo terz'ultimo comma del D.PR. 31 Maggio 1974 n. 416.
ARTICOLO 5
PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Preside e comunque non otre i termini stabiliti dalle norme di legge.
ARTICOLO 6
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il proprio Presidente secondo le norme stabilite dal D.P.R.
Il Consiglio d'Istituto eleggerà anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori membri del Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Il Consiglio d'Istituto è retto da un proprio regolamento.
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